Regolamento d’uso Stadio “Erasmo Iacovone”

  

 

Decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005- “Modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005- art. 4, comma 2 recante “modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio
L’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento, comporta l’accettazione da parte dello spettatore del presente “Regolamento” e di tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio, dalla Lega Pro.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché dell’applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si richiamano in particolare :

NORME COMPORTAMENTALI

1. Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi esclusivamente previa comunicazione alla società organizzatrice secondo le procedure dalla medesima adottate ;
2. Per l’accesso e la permanenza all’interno dell’’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire
a richiesta del personale della società, al fine di verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
3. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnatogli;
4. La società organizzatrice si riserva il diritto di espellere dallo stadio chiunque non rispetti il regolamento così come il diritto di rifiutare l’ingresso allo stadio alle persone che violino il regolamento anche in occasione di incontri successivi;
5. Lo spettatore con l’acquisto del biglietto riconosce alla Società organizzatrice il diritto di far effettuare controlli sulla persona e sulle borse ed involucri al seguito.
6. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla società organizzatrice e comunque l’accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative.

DIVIETI

 7.

 

E’ vietato:

 a. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
b. introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas;
c. arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
d. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
e. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato e/o ad offendere;
f. introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
g. introdurre ombrelli con punte di qualsivoglia materiale.
h. introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, nonché tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, se non espressamente autorizzati dal G.O.S. così come previsto e disposto dalla determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno; tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’art. 6 comma 1 della L. 13.12.89 n.401 e successive modificazioni, ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.
i. qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza;
l. accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
m. fumare in tutte le zone dello Stadio (salvo le zone indicate “Posto Fumo”).

 

 

L’inosservanza alle norme circa l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza.Si, segnala che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196.

 

Aggiornamento 09 04 2010 Approvato 12 04 2010 dalla Questura di Taranto

 

 

Main Sponsor




 

Merchandising As Taranto

Facebook As Taranto Twitter As Taranto Flickr As Taranto You Tube As Taranto

Il progetto
 

Merchandising As Taranto
Merchandising As Taranto
Clicca qui
 

Main Sponsor
Tessera del tifoso Clicca qui
 

 





Prima divisione gir. A
Avellino-Viareggio 2-0
Benevento-Foligno 1-0
Carpi-Pavia 2-1
Como-Reggiana 1-2
Monza-Foggia 2-1
Pisa-Pro Vercelli 1-4
Spal-Tritium 2-1
Ternana-Lumezzane 1-0
Taranto-Sorrento 1-0
Prima divisione gir. A
Ternana 47
AS Taranto 46
Carpi 39
Pro Vercelli 37
Benevento 35
Sorrento 35
Avellino 31
Tritium 29
Foggia 28
Como 28
Lumezzane 28
Pisa 26
Reggiana 25
Spal 20
Monza 17
Viareggio 14
Foligno 11
Pavia 9